Eutanasia. La Corte Costituzionale dice No al referendum
La Corte Costituzionale ha detto no all'ammissibilità del referendum sull'eutanasia.
In attesa della pubblicazione delle motivazioni, la Corte ha diffuso una nota in cui spiega che «ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».
Tempestiva la risposta di Marco Cappato: «Percorriamo altre strade: disobbedienza civile, ricorsi. Mi dispiace per chi dovrà sopportare ancora una condizione di sofferenza, e per la democrazia italiana. Ma otterremo l’obiettivo», ha scritto su Twitter.
Dello stesso tenore il commento dell'Associazione Luca Coscioni: «Il cammino verso la legalizzazione dell'eutanasia non si ferma. La cancellazione dello strumento referendario da parte della Corte Costituzionale renderà il cammino più lungo e tortuoso, per molte persone ciò significherà un carico aggiuntivo di sofferenza. Ma la strada è segnata».
Il quesito referendario su cui si è pronunciata la Consulta avrebbe previsto l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente). Questo il testo bocciato dalla Corte: «“Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?”».
A seguito delle modifiche il testo dell’articolo 579 del codice penale sarebbe diventato il seguente:
"Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ...
.........
... le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
- Contro una persona minore degli anni diciotto;
- Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno".